Home » DSA e BES
DSA
La scuola, ai sensi della legge 170/2010, garantisce ed esplicita, nei confronti degli alunni con DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento), interventi didattici individualizzati e personalizzati, anche attraverso la stesura di un Piano Didattico Individualizzato (PDI) con l’indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate.
Al fine di predisporre un PDI, che consenta all’alunno di esprimere al meglio le proprie competenze, si ritiene necessario che la certificazione di DSA, con riferimento ai codici nosografici e alla dicitura esplicita del DSA in oggetto (della Lettura e/o della Scrittura e/o del Calcolo), sia redatta in termini comprensibili e risulti facilmente traducibile in indicazioni operative per la prassi didattica. Pertanto il profilo di funzionamento deve essere di norma aggiornato ogni qualvolta sia necessario modificare l’applicazione degli strumenti didattici e valutativi necessari, su segnalazione della scuola alla famiglia o su iniziativa della famiglia.
BES
Sulla base della direttiva del 27 dicembre 2012, relativa ai Bisogni Educativi Speciali, il MIUR ha accolto gli orientamenti da tempo presenti in alcuni Paesi dell’Unione europea, completando così il quadro dell’inclusione italiana. Pertanto, al di là dei DSA, rientrano nella più ampia definizione di BES tre grandi sotto – categorie:
- quella della disabilità,
- quella dei disturbi evolutivi specifici,
- quella dello svantaggio socio – economico, linguistico e culturale.
Nella C.M. del 6 marzo 2013 viene evidenziato il ruolo fondamentale dell’azione didattica ed educativa e quindi il dovere per tutti i docenti di realizzare la personalizzazione del processo formativo di ogni alunno, anche attraverso, se necessario, la stesura di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) che preveda misure dispensative e strumenti compensativi, con una specifica attenzione alla distinzione tra ordinarie difficoltà di apprendimento, gravi difficoltà e disturbi di apprendimento (nota prot. 2563 22.11.2013).
Istruzione domiciliare (Legge n.440/97)
Per gli alunni colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola per un periodo di almeno trenta giorni, il Liceo si impegna, attraverso una adeguata pianificazione didattica, a garantire il diritto all’apprendimento, nonché a facilitare il reinserimento nel contesto scolastico tradizionale, nella consapevolezza che l’istruzione domiciliare costituisce per tali soggetti un’opportunità di avere una continuità scolastica e relazionale.